antoniomix Md-X member
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| Titolo: ORDINANZA N° 13/2007 Capitaneria di Porto Brindisi Ven 12 Dic 2008, 19:58 | |
| Per farla breve indico solo quella inerente l'attività subaquea:
ATTIVITA’ SUBACQEE ORGANIZZATE Articolo 20 (Campo di applicazione) 1. Le presenti norme disciplinano l’esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi. Articolo 21 (Attività subacquee a scopo turistico – sportivo svolte da privati) 1. L’esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico – sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l’osservanza delle norme di seguito descritte. Articolo 22 (Attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi) 1. L’esercizio delle attività subacquee organizzate, a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell’art. 68 del Codice della Navigazione. 2. Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve comunicare formalmente l’inizio dell’attività secondo le procedure dettate dall’ Ordinanza n° 01/2001 di questa Capitaneria di porto. 3. L’esercizio delle citate attività in forma temporanea e/o saltuaria può essere svolto con l’osservanza delle norme della presente ordinanza ed è soggetto al rilascio di autorizzazione. NORME DISCIPLINANTI L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO - SPORTIVO Articolo 23 (Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività) 1. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione. 2. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l’obbligo di: a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico; b) nelle immersioni notturne oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma a) nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, …) allorchè in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accessi, ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza; c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti. Articolo 24 (Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)
1. La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni: a) ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 22; b) la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole , in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione ; c) è consentito trasportare sull’eventuale mezzo nautico d’appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 lt.. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola di cui è vietato l’uso per l’esercizio della pesca subacquea. In tal caso il mezzo nautico d’appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo . 2. Nell’esercizio dell’attività subacquea è vietato : a) esercitare la pesca a distanza inferiore a 500 mt. dalle spiagge frequentate da bagnanti ; b) affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari ai minori di anni 16 ; c) detenere il fucile subacqueo o altro mezzo similare in posizione di armamento fuori dall’acqua ; d) pescare coralli, molluschi (bivalvi) e crostacei ; e) pescare ricci di mare nei mesi di maggio e giugno di ogni anno ; f) pescare ricci nelle zone di mare e negli specchi acquei compresi ad una distanza inferiore a 500 mt. dalla congiungente i punti foranei naturali o artificiali ,delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi, canali, corsi d’acqua o bacini e dei porti o approdi, nonché degli scarichi ; nonché a distanza inferiore a 50 mt. dalla costa e a 500 mt. dalla spiagge frequentate da bagnanti nel periodo 01.maggio - 30 settembre g) raccogliere ricci di mare di cui sia visibile la perdita degli aculei evidenziante lo stato di malattia degli stessi ; h) raccogliere ricci di mare nella quantità superiore a 50 esemplari e della dimensione inferiore a cm. 7 di diametro totale (compresi gli aculei) ; i) esercitare tale attività nei periodi di fermo biologico secondo le modalità stabilite per legge. NORME DISCIPLINANTI L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE ORGANIZZATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI Articolo 25 (Soggetti autorizzati) 1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Brindisi l’effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Articolo 26 (Attività subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese) 1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l’esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Brindisi – Sala Operativa, anche a mezzo fax , una informativa (come da allegato G) riportante: - data, ora e luogo dell’immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - eventuale unità navale utilizzata; - modalità operative. Articolo 27 (Dotazioni di sicurezza) 1. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza: a) apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati; b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso; c) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conforme all’allegato F; d) cassetta di pronto soccorso; e) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito. Articolo 28 (Norme per l’accompagnatore/istruttore) 1. L’accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività svolta. 2. L’accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all’attività in oggetto. 3. Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell’immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. 4. Durante le prove d’immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica. 5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d’immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell’ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Brindisi; le stesse, dovranno comunque, avvenire in cale ridossate e non frequentate da mezzi nautici. Articolo 29 (Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)
1. Nelle immersioni diurne il responsabile dell’immersione ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. 2. I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del predetto segnale. 3. Nelle immersioni notturne il subacqueo, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al primo comma sopra citato, nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), allorché in superficie. Articolo 30 (Impiego unità appoggio - segnalamenti ) 1. Nel caso il subacqueo si avvale dell’ausilio dell’unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare: a) durante il giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; b) di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72). Articolo 31 (Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee) 1. Le unità impiegate nell’attività in oggetto devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell’unità navale e per la navigazione effettuata, se unità adibite al traffico, e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal D.M. 05 Ottobre 1999 n°478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), se unità adibite al diporto; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata. 2. L’unità di appoggio deve essere munita, oltre delle dotazioni di sicurezza di cui al precedente articolo 27, di almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivo per l’erogazione dell’aria dalla superficie, posizionati, per tutta la durata dell’immersione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza; 3. In caso l’unità navale d’appoggio sia ancorata, il cavo d’ancoraggio dell’unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere “filato per occhio” in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale). 4. L’unità di appoggio, durante l’immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 32 (Divieti per tutte le attività subacquee) 1. L’esercizio dell’attività subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; b) a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti e per l’ancoraggio; d) nelle zone di mare interdette alla balneazione, od alla stessa esclusivamente destinate. | |
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Giancarlo Casale Admin
Numero di messaggi : 2141 Età : 63 Data d'iscrizione : 02.12.08
| Titolo: Re: ORDINANZA N° 13/2007 Capitaneria di Porto Brindisi Lun 15 Dic 2008, 13:42 | |
| Grazie Antonio per questo estratto.... | |
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